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Sez. 1, Sentenza n. 7919 del 31/03/2026 (Rv. 677895-01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE | Percorso di gestazione per sostituzione realizzato all'estero - Decesso della madre intenzionale prima della conclusione della seconda fase negoziale - Trascrizione in Italia dell'estratto di nascita della minore - Limite dell'ordine pubblico - Sussistenza. STATO CIVILE - ATTI - DI NASCITA - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677895-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE

Il percorso di gestazione per sostituzione si realizza (secondo la legislazione statunitense applicabile) attraverso una fattispecie negoziale di natura bifasica, con la conseguenza che il limite dell'ordine pubblico impedisce la trascrizione in Italia dell'atto di nascita a favore del genitore intenzionale, che sia deceduto prima della conclusione del contratto di portatrice gestazionale, potendosi in tale momento riscontrare un mero intento rimasto allo stadio iniziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica e, al contempo, sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale del minore; diversamente, l'ordinamento interno sarebbe chiamato a riconoscere una genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale, che dalla discendenza genetica, non corrispondente ad una

intenzione progettuale concreta e definita, con un esito incompatibile non solo con l'obbligo di bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzione, ma anche con i principi che presiedono alla formazione dello status filiale, i quali, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell'assunzione degli obblighi e della responsabilità consequenziale.

DPR 03/11/2000 num. 396 art. 3, Legge 19/02/2004 num. 40 art. 8 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 33, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)