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Sez. U - , Sentenza n. 38162 del 30/12/2022 (Rv. 666544 - 03)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE | Minore nato all’estero mediante maternità surrogata - Genitore d'intenzione cittadino italiano - Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione - Ordine pubblico internazionale - Contrarietà - Sussistenza - Valutazione caso per caso - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666544-03

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE

Il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004, volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva; ne consegue che, in presenza di una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, non è consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l'ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino.

Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. G CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 12 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)