Sez. 3, Sentenza n. 4612 del 04/09/1985 (Rv. 442069 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EFFETTO TRASLATIVO - TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE PIGNORATO CON ATTO DI VENDITA TRASCRITTO DOPO LA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO - EFFETTI - NEI CONFRONTI DEL TERZO ACQUIRENTE - ASSUNZIONE DELLA VESTE DI SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ SUL BENE STAGGITO - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART. 111 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - POTERI DEL TERZO - INDIVIDUAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EFFETTO TRASLATIVO - TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE PIGNORATO CON ATTO DI VENDITA TRASCRITTO DOPO LA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO - EFFETTI - NEI CONFRONTI DEL TERZO ACQUIRENTE - ASSUNZIONE DELLA VESTE DI SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO DI PROPRIETÀ SUL BENE STAGGITO - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART. 111 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - POTERI DEL TERZO - INDIVIDUAZIONE.*
Qualora l'immobile pignorato venga trasferito con atto di vendita trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, l'inefficacia relativa di tale atto, cioè la sua inopponibilità nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti (artt. 2644 e 2913 cod. civ.), non esclude che il terzo acquirente assume la veste di successore a titolo particolare nel diritto di proprietà sul bene staggito, e quindi di soggetto in cui pregiudizio si svolge il processo espropriativo. In tale situazione, pur non potendo trovare applicazione diretta l'art. 111 cod. proc. civ., dettato per il processo di cognizione, devono ritenersi operanti i principi evincibili dalla norma medesima, previo adattamento con le caratteristiche del processo esecutivo, e deve conseguentemente riconoscersi, ferma restando la prosecuzione del processo stesso fra le parti originarie, la possibilità di detto terzo acquirente di svolgere le attività processuali inerenti all'indicato subingresso nella qualità di soggetto passivo, e, quindi, la facoltà di interloquire in ordine alle modalità dell'esecuzione, di proporre opposizione agli Atti esecutivi, a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., di proporre opposizione all'esecuzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., per impignorabilità del bene, nonché di proporre, in via di surrogazione al debitore esecutato, opposizione all'esecuzione per inesistenza o sopravvenuta cessazione del diritto di procedere all'esecuzione medesima, ai sensi del primo comma dell'art. 615 citato. (contra 3532/75, mass nn 377718 e 377719; (contra 559/69, mass n 338742).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2913, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)