Sez. U, Sentenza n. 6443 del 18/12/1985 (Rv. 443512 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - ATTI ILLECITI DEI FUNZIONARI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - PREGIUDIZIO SUBITO DALL'ISTITUTO - AZIONE RISARCITORIA - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CONTABILE - INAMMISSIBILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - ATTI ILLECITI DEI FUNZIONARI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - PREGIUDIZIO SUBITO DALL'ISTITUTO - AZIONE RISARCITORIA - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CONTABILE - INAMMISSIBILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
L'Azione risarcitoria, per i danni arrecati ad un ente pubblico economico da suoi amministratori o dipendenti, in relazione ad Atti compiuti nell'ambito della gestione imprenditoriale dell'ente medesimo e per il perseguimento delle relative finalità, esula dalla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile. Pertanto, con riguardo al pregiudizio che l'istituto nazionale per la gestione delle imposte di consumo, ente pubblico economico, abbia subito per effetto di Atti illeciti commessi dai propri funzionari nel suddetto ambito, (nella specie, Atti di corruzione rivolti a procacciare l'assunzione di nuovi appalti e servizi di riscossione per conto dei comuni), deve essere negata la suddetta giurisdizione della Corte dei conti ed affermata la giurisdizione del giudice ordinario. (V 1282/82, mass n 419156).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Regio Decr. Legge 28/12/1936 num. 2418
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)