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Sez. L, Sentenza n. 143 del 08/01/2008 (Rv. 600962 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO | Previsione di contratto collettivo (relativo ai dirigenti del comparto regioni/autonomie locali) sull'obbligo di motivazione da parte del datore di lavoro - Onere di giustificazione sindacabile in giudizio - Configurabilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2008-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600962-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO

Posto che l'art. 15 del c.c.n.l. del 10 aprile 1996 per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali prevede che il recesso dell'Amministrazione durante il periodo di prova deve essere motivato, ne consegue che è verificabile in giudizio la congruità delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità per legge della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa, senza, però, che possano escludersi valutazioni discrezionali dell'Amministrazione datrice di lavoro e senza che possa omologarsi la disciplina della giustificazione del recesso per mancato superamento della prova a quella della giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 10/04/1996 art. 15, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)