Sez. L, Sentenza n. 19558 del 13/09/2006 (Rv. 592425 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO | Obbligo di motivazione da parte del datore di lavoro - Esclusione - Eventuale previsione contrattuale - Configurabilità - Onere di giustificazione del recesso da parte del datore di lavoro - Esclusione - Fondamento
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO
Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, salvo che la motivazione sia imposta, a tutela del lavoratore, dalla contrattazione collettiva. Tuttavia, in nessun caso lo stesso obbligo di motivazione può comportare la configurabilità dell'onere del datore di lavoro di provare la giustificazione del proprio recesso dal rapporto di lavoro in prova, in quanto ne risulterebbe la omologazione integrale al rapporto di lavoro definitivo, in palese contrasto con il sistema normativo costituito dall'art. 2096 cod. civ. e dagli artt. 5 e 10 della legge n. 604 del 1966.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)