Sez. 2, Sentenza n. 6111 del 01/06/1993 (Rv. 482614 - 01)
Servitù - Prediali - Esercizio - Alterazione - Trasferimento della servitù in luogo diverso | Maggiore gravosità dell'esercizio della servitù per il fondo scrivente - Configurabilità - Condizioni.
Servitù - Prediali - Esercizio - Alterazione - Trasferimento della servitù in luogo diverso
La maggiore gravosità, per il fondo servente dell'esercizio della servitù, prevista dall'art. 1068 comma secondo cod. civ. come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere sia da un fatto estraneo alla attività dei proprietari dei fondi interessati, sia dalla utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario, purché si tratti, nell'uno come nell'altro caso, di un fatto sopravvenuto e nuovo rispetto alla situazione esistente nel momento in cui fu creata la servitù.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)