Sez. 2, Sentenza n. 8444 del 21/06/2000 (Rv. 537881 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO | Maggiore gravosità dell'esercizio della servitù per il fondo servente - Configurabilità - Condizioni - Sussistenza della maggiore gravosità - Valutazione - Spettanza al giudice di merito - Criteri.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO
La maggiore gravosità, per il fondo servente, dell'esercizio della servitù, prevista dall'art. 1068, secondo comma, cod. civ., come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all'attività dei proprietari dei fondi interessati, anche dalla utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario. Ne consegue che anche la costruzione sul fondo servente, a ridosso del punto in cui si esercita una servitù di passaggio, di un fabbricato destinato ad abitazione può costituire una nuova situazione di fatto che determina la maggiore gravosità, quando i proprietari di quel fondo lamentino immissioni moleste o limitazioni al godimento dell'immobile edificato. Nella valutazione, rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il giudice di merito dove tenere conto di quella umana e ragionevole tolleranza che dovrebbe presiedere all'esercizio di ogni diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)