Sez. 2, Sentenza n. 11198 del 27/10/1995 (Rv. 494423 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO | Originario esercizio - Maggiore gravosità per il fondo servente - Nozione - Nuovo fatto sopravvenuto alla costituzione della servitù - Necessità.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO
La maggiore gravosità per il fondo servente dell'esercizio della servitù, prevista dall'art. 1068 secondo comma cod. civ. come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere dalla utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario, purché si tratti di fatto sopravvenuto e nuovo rispetto alla situazione esistente nel momento in cui fu creata la servitù.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)