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Sez. L, Sentenza n. 20886 del 05/10/2007 (Rv. 599685 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Socio amministratore e lavoratore di società a responsabilità limitata - Iscrizione in unica gestione - Criterio dell'attività svolta con abitualità e prevalenza. Rilevanza - Sussistenza di pluralità di iscrizioni - Onere gravante sull'INPS di individuazione dell'attività prevalente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599685-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

In applicazione dell'art. 29, primo comma, della legge n. 160 del 1975, come sostituito dall'art. 1, comma 203 della legge n. 662 del 1996, colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione esclusivamente nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, nella gestione artigiani e nella gestione commercianti, è onere dell'INPS individuare l'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29 com. 1, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)