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Sez. L, Sentenza n. 12103 del 14/05/2008 (Rv. 605449 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Socio e consigliere di amministrazione di s.r.l. - Unicità della posizione assicurativa - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605449-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

La regola dettata dall'art. 1, comma 208, primo periodo, della legge n. 662 del 1996 - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente - non si applica alle attività autonome non esercitate in impresa (quali le attività libero professionali) ovvero esercitate in imprese non riconducibili ad alcuna delle categorie, quale, nella specie, della società a responsabilità limitata, che possano dar luogo anche all'obbligo di iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali (quali imprese industriali o artigianali o società per azioni). La deroga, affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario, al principio della doppia previdenza, opera, entro gli stessi limiti, nell'ipotesi di esercizio contemporaneo di doppia attività (ciascuna delle quali presupposto di previdenze diverse) ed anche ove il principio della doppia previdenza sia previsto esplicitamente (come per l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995), rimanendo, inoltre, affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario la previsione di limiti - sostanziali, temporali o di altro genere -, quale, nella citata disposizione dell'art. 1, comma 208, primo periodo, la previsione derogatoria limitata all'iscrizione, esplicitamente imposta, solo nella gestione "prevista per l'attività alla quale dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente", impregiudicati i redditi imponibili, la misura della contribuzione e, in genere, l'obbligazione contributiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la declaratoria, della corte territoriale, di nullità della cartella esattoriale opposta per insussistenza del credito vantato dall'INPS, in dipendenza dell'iscrizione del socio e consigliere di amministrazione di società a responsabilità limitata nella gestione commercianti, nonostante l'iscrizione, nel medesimo periodo, nella gestione separata, essenzialmente in base al rilievo che l'INPS non avesse ottemperato all'onere di provare quale fosse l'attività prevalente e per essere risultata provata la prevalenza dell'attività di amministratore con conseguente obbligo di iscrizione soltanto alla gestione separata).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)