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Sez. L, Sentenza n. 13215 del 22/05/2008 (Rv. 603126 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Applicabilità al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della società e sia amministratore unico - Sussistenza - Criterio dell'attività prevalente - Onere di individuazione gravante sull'INPS - Sussistenza - Dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione nell'elenco dei soci lavoratori della società a responsabilità limitata - Valore confessorio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603126-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

La regola dettata dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, - secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente - si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della società e contemporaneamente svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso, la scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi del primo comma, lettera b), dell'art. 29 della legge n. 160, del 1975, come sostituito con l'art. 1, comma 203, della legge n. 662, del 1996, spetta all'INPS, secondo il carattere di prevalenza, con l'applicazione della contribuzione sui redditi prodotti con le varie attività autonome contemporanee e le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione nell'elenco dei soci lavoratori della società a responsabilità limitata esercenti attività commerciale costituiscono adempimento di un obbligo di legge prive di valore confessorio, non trattandosi di dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'Istituto previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 29, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)