Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22015 del 28/10/2010 (Rv. 615088 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Efficacia temporale limitata - Necessità - Esclusione - Eventuale previsione di tali limiti - Conseguenze - Assunzioni a termine effettuate oltre tali limiti temporali - Incidenza sulle stesse di una disciplina collettiva successivamente stipulata - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a contratti a termine di dipendenti postali stipulati oltre il termine stabilito.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel consentire alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi rispetto a quelle previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, non impone di fissare contrattualmente dei limiti temporali alla facoltà di assumere lavoratori a tempo determinato, ma, ove un limite sia stato invece previsto, la sua inosservanza determina l'illegittimità dei contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori di tale limite temporale, in quanto non rientranti nel complesso legislativo negoziale costituito dall'art. 23 citato e della successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla legge n. 230 del 1962. Né - avuto riguardo alle assunzioni a termine, nella specie di dipendenti postali, effettuate oltre il 30 aprile 1998, limite temporale stabilito con l'accordo attuativo del 16 gennaio 1998, con cui era stato prorogato l'originario termine del 31 gennaio 1998 previsto con l'accordo del 25 settembre 1997 - può attribuirsi efficacia sanante all'accordo del 18 gennaio 2001, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell'interpretazione autentica, di intervenire su diritti indisponibili dei lavoratori in quanto già perfezionati e, quindi, di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Contr. Coll. 25/09/1997, Contr. Coll. 16/01/1998, Contr. Coll. 18/01/2001
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)