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Sez. 3, Sentenza n. 1332 del 24/01/2006 (Rv. 587616 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimenti adottati dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti cautelari - Ricorribilità in cassazione "ex" art.111 Cost. - Esclusione Provvedimento abnorme - Ininfluenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587616-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza pronunciata dal tribunale in sede di reclamo contro provvedimenti di natura cautelare è inammissibile, trattandosi di provvedimento non definitivo e non decisorio, munito di efficacia temporanea, in quanto condizionato all'instaurazione della causa di merito, e modificabile e revocabile nel corso della stessa senza che in contrario possa assumere rilievo che il provvedimento confermato in sede di reclamo si presenti abnorme. (Nella specie, con provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., confermato in sede di reclamo, era stata disposta la sospensione dell'efficacia di un precetto intimato in esecuzione di una sentenza di primo grado; la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, formulato lamentando la macroscopica abnormità del provvedimento e la necessità di riconoscere, ex art. 24 Cost., adeguati strumenti di tutela).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)