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Sez. 3, Ordinanza n. 2505 del 19/02/2003 (Rv. 561051 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Presupposti - Limiti - Provvedimenti adottati dal Tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti cautelari o possessori - Carattere strumentale ed interinale - Esclusione - Fondamento - Pronuncia sulle spese - Rimedi - Opposizione ex art. 669 "septies" cod. proc. civ. - Esperibilità.
Stato
decisa il 2003-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561051-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Ne consegue che non è ammissibile l'impugnazione con tale mezzo dell'ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti di natura cautelare o possessoria, giacché trattasi di decisioni a carattere strumentale ed interinale operanti per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, come tali inidonee a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale. Nè conta che vi sia stata condanna alle spese del giudizio, giacché, se la parte intende reagire sul punto e sostenere che l'ordinanza che decide il reclamo non può contenerla, essa dispone del rimedio della opposizione prevista dall'art. 669 "septies", esperibile contro ogni statuizione sulle spese del procedimento cautelare o possessorio e contro ogni provvedimento, e - perciò - o per sostenere che una tal pronuncia non avrebbe potuto essere emessa o per contro che avrebbe dovuto essere emessa, o infine per criticarne il contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)