Sez. 2, Sentenza n. 17561 del 31/08/2005 (Rv. 583348 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimenti possessori - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Fondamento - Statuizione sulle spese - Rimedio specifico - Opposizione ex art. 669 " septies " cod. proc. civ. - Esperibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata dal tribunale in sede di reclamo contro un provvedimento possessorio è inammissibile, trattandosi di provvedimento a carattere interinale e strumentale, conclusivo della prima fase del procedimento possessorio, cosiddetta interdittale, e non definitivo rispetto all'esame ed alla decisione adottabile nella successiva fase del merito; la pronuncia di inammissibilità va estesa anche alla statuizione sulle spese della fase interdittale adottata dal tribunale con la predetta ordinanza, contro la quale è previsto, dall'art. 669 septies ultimo comma cod. proc. civ., lo specifico rimedio della opposizione ai sensi dell'art. 645 e seguenti cod. proc. civ., rimanendo altresì ferma la possibilità per la parte condannata di chiederne la revoca nella seconda fase del procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)