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Sez. 6, Sentenza n. 7087 del 09/04/1990 Ud. (dep. 18/05/1990) Rv. 184352 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - ATTRIBUZIONE DELLA QUALITÀ DI LATITANTE - CONDIZIONI - FUGA O PERMANENZA ALL'ESTERO DOPO LA COMMISSIONE DEL REATO - SITUAZIONI EQUIVALENTI.*
Stato
decisa il 1990-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184352-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - ATTRIBUZIONE DELLA QUALITÀ DI LATITANTE - CONDIZIONI - FUGA O PERMANENZA ALL'ESTERO DOPO LA COMMISSIONE DEL REATO - SITUAZIONI EQUIVALENTI.*

Ai fini della latitanza, vi è totale equiparazione tra la situazione dell'imputato che sia fuggito all'estero dopo la consumazione del reato e quella dell'imputato che permanga nel proprio rifugio all'estero. (Conf mass n 180888, ed ivi citate; (Conf mass n 181224).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)