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Sez. 1, Sentenza n. 3160 del 04/10/1988 Ud. (dep. 25/02/1989) Rv. 181224 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - FUGA O PERMANENZA ALL'ESTERO SUCCESSIVE AL REATO - LATITANZA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181224-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - FUGA O PERMANENZA ALL'ESTERO SUCCESSIVE AL REATO - LATITANZA - CONFIGURABILITÀ.*

La volontaria sottrazione dell'imputato ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, che caratterizza lo stato di latitanza, non presuppone la conoscenza di detto provvedimento o delle ricerche in corso, essendo sufficiente a tal fine la sua consapevolezza che tale provvedimento possa essere emesso. Ne consegue che la fuga all'estero oppure la permanenza nel proprio rifugio all'estero (situazioni che si equivalgono) dopo la consumazione del reato ed in previsione dell'emissione del provvedimento coercitivo si risolvono, dopo che lo stesso sia stato emesso, nella volontaria sottrazione ad esso ed attribuiscono all'imputato la qualifica di latitante. (V mass n 179364; (V mass n 179103; (Conf mass n 180888; (Conf mass n 151848; (Conf mass n 146035).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)