Sez. L, Sentenza n. 3355 del 14/06/1979 (Rv. 399756 - 01)
LAVORO -LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - GARANZIE PROCEDURALI PREVISTE DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - OSSERVANZA - OBBLIGO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE (LICENZIAMENTO DI DIPENDENTE DA INDUSTRIA FARMACEUTICA).*
LAVORO -LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - GARANZIE PROCEDURALI PREVISTE DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - OSSERVANZA - OBBLIGO - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE (LICENZIAMENTO DI DIPENDENTE DA INDUSTRIA FARMACEUTICA).*
Il licenziamento in tronco, anche se risulti configurato nei singoli contratti collettivi quale licenziamento disciplinare o sia da considerarsi tale, comunque, quello intimato ai sensi dell'art 2119 cod civ, non e nullo se intimato senza l'osservanza delle garanzie procedimentali previste dall'art 7 dello statuto dei lavoratori, a meno che le garanzie medesime non siano imposte, anche per il licenziamento disciplinare, dall'autonomia contrattuale collettiva. (nella specie, in applicazione del suddetto principio e stata ritenuta corretta la decisione di merito che ha, sulla base dell'art 53 del CCNL 31 ottobre 1972, per i dipendenti da industrie farmaceutiche, escluso l'applicabilita dell'art 7 della legge n 300 del 1970 alle sanzioni disciplinari di tipo espulsivo). (Conf 1824/78, mass n 391214; (Conf 5752/77, mass n 389275; (Conf 3799/77, mass n 387469).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 31/10/1972 num. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)