Sez. L, Sentenza n. 1824 del 17/04/1978 (Rv. 391214 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA.*
Le Disposizioni dettate dall'art 7 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), in tema di procedimento per la adozione delle sanzioni disciplinari, non sono applicabili ai licenziamenti per motivi disciplinari, i quali rimangono assoggettati alla normativa di cui alla legge 15 luglio 1966 n 604, salvo che i contratti collettivi prevedano procedure diverse e piu favorevoli per il lavoratore. (Conf 2989/76, mass n 381761).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)