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Sez. L, Sentenza n. 402 del 17/01/1998 (Rv. 511682 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO | Motivo estraneo all'espletamento della prova - Equiparazione al motivo illecito - Esclusione - Verifica della giustificatezza del recesso - Necessità.
Stato
decisa il 1998-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511682-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO

Il lavoratore licenziato in periodo di prova può dedurre, oltre al motivo illecito del recesso, anche il motivo estraneo all'esperimento offrendo vuoi la prova diretta della sua esistenza, vuoi quella indiretta del positivo superamento dell'esperimento che depone, con la valenza della presunzione semplice, per l'esistenza di un motivo diverso da quello del mancato superamento dell'esperimento stesso; ma tale motivo estraneo all'esperimento non costituisce di per sè solo motivo illecito ex art. 1345 cod. civ., né è a quest'ultimo equiparabile quanto all'idoneità ad inficiare il recesso come affetto da vizio di nullità. Consegue che, ove il lavoratore dimostri che il recesso è avvenuto per un motivo che non è qualificabile come motivo illecito, ma che è estraneo all'esperimento lavorativo (quale nella specie la sopravvenienza di un'esigenza aziendale di ridimensionamento di un reparto e di conseguente soppressione di un posto di lavoro), il giudice non può ritenerne per ciò solo l'illegittimità, ma deve valutarne la giustificatezza - in termini non dissimili dal giustificato motivo oggettivo di licenziamento in regime di recesso causale - al fine di accertare l'idoneità, o meno, del recesso a per termine alla prova ed a risolvere il rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)