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Sez. L, Sentenza n. 10305 del 17/10/1998 (Rv. 519810 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO | Riferimento all'esperimento in corso - Possibilità del datore di lavoro di prospettare successivamente circostanze valutabili come giustificato motivo oggettivo - Preclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519810-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO

Nell'ipotesi di recesso del datore di lavoro dal rapporto in prova, con manifestazione di volontà esplicitamente riferita all'esperimento in corso, tale qualificazione dell'atto come espressione del potere discrezionale di recesso durante il periodo di prova, sottratto alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, preclude al medesimo datore la possibilità di prospettare a propria difesa, nella successiva controversia instaurata dal lavoratore con la contestazione della legittimità del recesso, circostanze del tutto estranee all'esito dell'esperimento ed eventualmente valutabili come giustificato motivo oggettivo in un rapporto soggetto alla disciplina della legge 15 luglio 1966 n.604. Tale deduzione, modificando i termini della controversia, si pone in contrasto con il fondamentale principio del contraddittorio, del quale costituisce espressione la regola della immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento; tale regola ha portata generale come garanzia del diritto di difesa del lavoratore e si estende anche ai casi in cui il datore di lavoro giustifichi il recesso con una speciale situazione di inapplicabilità della tutela di cui alla citata legge n. 604/1966.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)