Sez. 1, Sentenza n. 8410 del 25/08/1998 (Rv. 518338 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - EFFETTI | Posizione del terzo nominato - Assunzione retroattiva degli obblighi e dei diritti - Portata - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - EFFETTI
Nel contratto per persona da nominare, la riserva della nomina del terzo determina una parziale indeterminatezza soggettiva del contratto, ovvero una fattispecie di contratto a soggetto alternativo. A seguito dello esercizio del potere di nomina, il terzo subentra poi nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente, con effetto retroattivo, con la conseguenza per cui deve essere considerato fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente ed a questo legata dal rapporto costituito dallo stipulante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)