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Sez. 3, Sentenza n. 6108 del 20/03/2006 (Rv. 588344 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Contestazione dell'assicuratore in ordine alla sussistenza della garanzia assicurativa - Onere probatorio - Spettanza all'assicurato - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588344-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE

Qualora l'assicuratore della responsabilità civile convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia assicurativa, non propone un'eccezione in senso proprio, risolvendosi detta allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, con la conseguenza che non si assume alcun onere probatorio, che resta immutato a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)