diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1946 del 23/02/1998 (Rv. 512949 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Diritto all'indennizzo - Contestazione dell'assicuratore in ordine alla sussistenza della garanzia assicurativa - Onere probatorio - Spettanza all'assicurato.
Stato
decisa il 1998-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512949-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE

Qualora venga domandato l'adempimento di un contratto non può farsi distinzione, quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, fra clausole generali e clausole speciali del contratto stesso, dal momento che tutte ed inscindibilmente attengono alla delimitazione dell'oggetto di esso, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ.. Ne deriva, in particolare, che l'assicuratore della responsabilità civile convenuto per l'adempimento del contratto, nell'allegare l'esclusione della garanzia assicurativa, non propone un'eccezione in senso proprio, e non solleva l'attore dagli oneri probatori che gli incombono, risolvendosi la detta allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)