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Sez. 3, Sentenza n. 358 del 24/02/1981 Cc. (dep. 26/02/1981) Rv. 147783 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - RAGIONE OSTATIVA PROCESSUALI - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147783-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - RAGIONE OSTATIVA PROCESSUALI - NOZIONE - FATTISPECIE.*

La norma dell'ultimo comma dell'art 1 della legge 22 maggio 1975 n 152 che dispone che 'il giudice nel concedere la liberta provvisoria nei casi in cui e consentita, valuta che non vi ostino ragioni processuali, ne sussista la probabilita, in relazione alla gravita del reato ed alla personalita dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività ha, certamente attribuito alla custodia preventiva finalita piu ampie di quelle afferenti alla cautela processuale, considerata in senso stretto. Con la locuzione 'ragioni processualì, il legislatore ha inteso riferirsi non solo alle esigenze strettamente inerenti il processo, ma anche a ragioni di giustizia penale, che potrebbero essere sacrificate dalla durata del processo. Siffatte ragioni devono, comunque, trovare fondamento nei fatti oggetto del processo medesimo, 'a condizione che esse abbiano - come l'esigenza di tutela della collettivita da gravi reati - Rilevanza costituzionale, e giustifichino, quindi, il sacrificio della liberta personale dell'imputatò. (nella specie si e ritenuto che un reato sessuale in danno di una bambina di anni sette, mirando alla tutela diretta di 'un bene giuridico individuale, come la liberta sessualè e non di 'interessi comuni della intera collettività, non potesse costituire ostacolo per la concessione della liberta provvisoria, tenuto conto della incensuratezza e assenza di pericolosita sociale dello imputato).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 277 bis, Cod. Pen. art. 521 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)