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Sez. 1, Sentenza n. 3044 del 17/05/1982 (Rv. 420974 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - CARATTERE PREGIUDIZIALE RISPETTO AD OGNI ALTRA QUESTIONE - ESAME DEGLI ACCORDI FRA LE PARTI PRECEDENTI LA RINUNCIA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420974-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - CARATTERE PREGIUDIZIALE RISPETTO AD OGNI ALTRA QUESTIONE - ESAME DEGLI ACCORDI FRA LE PARTI PRECEDENTI LA RINUNCIA - PRECLUSIONE.*

L'Estinzione del processo, per rinuncia agli Atti, ha carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, con la conseguenza che il giudice, chiamato a provvedere in proposito, deve dichiarare tale Estinzione sulla base del mero riscontro della ricorrenza di una rinuncia rituale ed efficace (nella specie, in quanto contenuta in documento sottoscritto notificato alla controparte, e non abbisognante di accettazione di questa per difetto di un suo interesse alla prosecuzione del processo), a prescindere da ogni altra indagine, e, quindi, anche dall'esame degli accordi fra le parti precedenti la rinuncia medesima. (V 4917/79, mass n 401573; (V 1527/71, mass n 351888).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)