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Sez. 3, Sentenza n. 11975 del 25/11/1998 (Rv. 521112 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Debito da illecito civile - Liquidazione al valore attuale al momento della sentenza - Parziale e anticipato pagamento da parte dell'assicuratore - Computabilità previa rivalutazione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521112-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

Nel caso di parziale e anticipato pagamento da parte dell'assicuratore che mette a disposizione il massimale di polizza, nel calcolo della somma da liquidare a titolo di danno occorre tener conto di tale pagamento, operando una compensazione contabile che deve avvenire tra entità omogenee. Quindi se il debito da illecito civile extracontrattuale viene liquidato con riferimento al valore attuale al momento della sentenza, anche la somma ricevuta in precedenza va considerata al valore attuale, operando l'opportuna rivalutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)