Sez. 3, Sentenza n. 5116 del 24/11/1977 (Rv. 388730 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SOMME DOVUTE PER RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - DEBITO DI VALORE - LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SOMME DOVUTE PER RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - DEBITO DI VALORE - LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - LIMITI.*
Le somme dovute a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito costituiscono un debito di valore, che si converte in debito di valuta al momento della liquidazione del danno, al quale occorre far riferimento per accertare l'entita della lesione patrimoniale subita dal danneggiato ed operarne la reintegrazione. Pertanto, allorquando sia intervenuta tale liquidazione, l'incidenza della svalutazione monetaria opera solo nei limiti inerenti alle obbligazioni pecuniarie e, quindi, solo ove sussista, e sia provato dal creditore, un maggior danno rispetto all'interesse legale, e non gia con l'automatico adeguamento delle somme che rappresentano lo equivalente del bene giuridico leso. Tali principi si applicano a maggior ragione quando il debito sia stato addirittura estinto, ancorche da un terzo (nella specie, dall'Inail), non essendo ammissibile la rivalutazione di un debito gia estinto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 com. 1, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)