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Sez. U, Sentenza n. 2779 del 23/07/1969 (Rv. 342519 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - CONDANNA ALLE SPESE GIUDIZIALI - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE PER IL RICORSO AMMINISTRATIVO - CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ALLE SPESE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342519-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - CONDANNA ALLE SPESE GIUDIZIALI - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE PER IL RICORSO AMMINISTRATIVO - CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ALLE SPESE - CONDIZIONI.*

Il principio di portata generale, espresso dall'art. 148 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n. 3269) per cui l'amministrazione finanziaria, anche se soccombente, non puo essere condannata alle spese quando l'Azione giudiziaria sia stata proposta prima del decorso del termine fissato nella legge, non opera quando pur essendo stata l'Azione giudiziaria proposta prima della decorrenza del detto termine questo sia decorso al momento della decisione della causa, senza che l'amministrazione abbia adottato una Determinazione conforme a giustizia, dovendosi ritenere raggiunta egualmente la finalita che il legislatore si proponeva di realizzare, cioe quella di offrire all'amministrazione la possibilita di riesaminare il proprio operato. (Conf. 34-67, massima n. 325648).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)