Sez. 1, Sentenza n. 1533 del 06/05/1969 (Rv. 340381 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - MANCANZA - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - OMESSA RIASSUNZIONE - PROPOSIZIONE DI NUOVO APPELLO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PENDENZA DEL TERMINE - NUOVO MANDATO ALLE LITI - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - MANCANZA - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - OMESSA RIASSUNZIONE - PROPOSIZIONE DI NUOVO APPELLO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PENDENZA DEL TERMINE - NUOVO MANDATO ALLE LITI - NECESSITA.*
Nel procedimento di appello la mancata Costituzione delle parti da luogo alla cancellazione della causa dal ruolo, con il conseguente Onere di riassunzione, a termini del combinato disposto degli artt.171 e 307 cod.proc.civ. in Mancanza di riassunzione e possibile - sempre che non siano decorsi i termini per impugnare - la proposizione di un nuovo atto di appello, il quale deve contenere in se tutti gli elementi necessari - ivi compreso il mandato alle liti - per dar vita al procedimento, senza che per esso possa considerarsi valido il mandato gia conferito nel precedente atto di appello. (nella specie, quest'ultimo non aveva dato luogo a un valido procedimento, non essendo stato seguito da iscrizione a ruolo il secondo atto d'appello era stato notificato prima ancora che fossero decorsi i termini per la Costituzione delle parti in base al primo atto). (V. 2773-68, massima n. 335401 939-66, massima n. 321868).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)