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Sez. U, Sentenza n. 939 del 12/04/1966 (Rv. 321868 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - APPELLO NON ISCRITTO A RUOLO DA NESSUNA DELLE PARTI - APPLICABILITA DELL'ART 307 COD PROC CIV - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA NEL TERMINE DI UN ANNO.*
Stato
decisa il 1966-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321868-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - APPELLO NON ISCRITTO A RUOLO DA NESSUNA DELLE PARTI - APPLICABILITA DELL'ART 307 COD PROC CIV - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA NEL TERMINE DI UN ANNO.*

L'ipotesi in cui nessuna delle parti ha iscritto a ruolo l'appello rimane al di fuori della previsione dell'art.348 cod.proc.civ. per essere disciplinata dalla disposizione dell'art. 307, cui l'art.347 rinvia quanto alle forme e ai termini della Costituzione in appello, e secondo la quale, nel caso di mancata Costituzione dell'appellante e dell'appellato nei termini loro rispettivamente assegnati, il processo deve essere riassunto nel termine di un anno dalla scadenza di quello stabilito per la Costituzione del convenuto. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)