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Sez. 1, Sentenza n. 3886 del 20/11/1975 (Rv. 378144 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - CONDIZIONI - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - MODALITA - CONDIZIONI - NUOVA CITAZIONE NOTIFICATA DOPO OLTRE UN ANNO - EFFICACIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378144-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - CONDIZIONI - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - MODALITA - CONDIZIONI - NUOVA CITAZIONE NOTIFICATA DOPO OLTRE UN ANNO - EFFICACIA - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art 330 cod proc civ, l'atto d'appello deve essere notificato, in Mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito. La nullita della notificazione puo essere sanata ad iniziativa dello stesso appellante, prima dell'udienza di prima comparizione con la rinnovazione dell'atto nei modi previsti dall'art 291 cod proc civ. qualora cio non avvenga e la causa non venga neppure iscritta a ruolo, la nuova citazione eseguita, dopo oltre un anno, in Mancanza di un processo pendente e di una citazione introduttiva validamente notificata, non puo avere alcun valore, ne come atto di riassunzione, ne come atto di sanatoria ex art 291 cod proc civ, ne come proposizione autonoma di un nuovo atto di appello. (V 1533/69, mass n 340381; 1965/67, mass n 328949).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)