Sez. L, Sentenza n. 5096 del 23/07/1983 (Rv. 429961 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - FORNITURA DA PARTE DEL LAVORATORE DEI MATERIALI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE COMMISSIONATOGLI - PREVISIONE DI ADDEBITO AL LAVORATORE STESSO DEL MATERIALE, NON RECUPERABILE, IMPIEGATO NEL MANUFATTO RISULTATO IMPERFETTO - LAVORO A DOMICILIO - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - FORNITURA DA PARTE DEL LAVORATORE DEI MATERIALI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE COMMISSIONATOGLI - PREVISIONE DI ADDEBITO AL LAVORATORE STESSO DEL MATERIALE, NON RECUPERABILE, IMPIEGATO NEL MANUFATTO RISULTATO IMPERFETTO - LAVORO A DOMICILIO - CONFIGURABILITÀ.*
La configurabilità del rapporto di lavoro a domicilio, ai sensi della legge 18 dicembre 1973 n. 877, non è esclusa per il semplice fatto che il lavoratore fornisca egli stesso i materiali - ovviamente prelavorati da terzi - necessari all'esecuzione della lavorazione commissionatagli (per la quale soltanto vige, per il lavoratore a domicilio, il divieto di avvalersi di manodopera esterna) né dalla mera previsione di addebito al lavoratore del materiale, non recuperabile, impiegato nel manufatto risultato imperfetto, trattandosi di clausola che sanziona, in funzione risarcitoria, la violazione dell'Obbligo di diligenza del lavoratore e non è idonea a far ritenere l'esistenza a carico del medesimo di una sorta di rischio imprenditoriale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)