Sez. L, Sentenza n. 2533 del 10/04/1986 (Rv. 445629 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - ISCRIZIONE DEL LAVORATORE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, UTILIZZAZIONE DI ATTUAZIONE PROPRIE, CONTRATTAZIONE DEL PREZZO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE, AIUTO DEI FAMILIARI CONVIVENTI ED A CARICO, ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PER PIÙ IMPRENDITORI, LIBERTÀ DI SCELTE DEL TEMPO DI LAVORO ED OBBLIGO DI NUOVA ESECUZIONE DEI PRODOTTI RISULTATI NON CONFORMI - ELEMENTI SINTOMATICI ESCLUDENTI LA CONFIGURABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO A DOMICILIO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - ISCRIZIONE DEL LAVORATORE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE, UTILIZZAZIONE DI ATTUAZIONE PROPRIE, CONTRATTAZIONE DEL PREZZO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE, AIUTO DEI FAMILIARI CONVIVENTI ED A CARICO, ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PER PIÙ IMPRENDITORI, LIBERTÀ DI SCELTE DEL TEMPO DI LAVORO ED OBBLIGO DI NUOVA ESECUZIONE DEI PRODOTTI RISULTATI NON CONFORMI - ELEMENTI SINTOMATICI ESCLUDENTI LA CONFIGURABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO A DOMICILIO - ESCLUSIONE.*
Non costituiscono elementi sintomatici idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro a domicilio, ai sensi della legge 18 dicembre 1973 n. 877 (interpretata e modificata dalla legge 16 dicembre 1980 n. 858), né le circostanze che il lavoratore sia iscritto all'albo delle imprese artigiane, utilizzi attrezzature proprie, tratti il prezzo delle prestazioni lavorative, si faccia coadiuvare da familiari conviventi ed a carico, lavori per più imprenditori ed abbia libertà di scelta del tempo di lavoro, né il fatto che il lavoratore sia tenuto ad eseguire nuovamente quei prodotti risultati non conformi al campione, giacché, mentre le circostanze anzidette sono nella quasi totalità espressamente considerate dalla legge compatibili con il rapporto a domicilio, la clausola concernente la nuova esecuzione dei prodotti risultati non conformi, più che dimostrare l'assunzione del rischio da parte del lavoratore, ha funzione risarcitoria o sanzionatoria (non estranea al rapporto di lavoro subordinato) a carico del dipendente che non osservi l'Obbligo di eseguire la prestazione con diligenza e precisione tecnica. (V 5096/83, mass n 429961; (V 5096/83, mass n 429958; (V 3639/81, mass n 414258).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 11, Legge 16/12/1980 num. 858 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)