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Sez. 1, Sentenza n. 14561 del 30/05/2008 (Rv. 603792 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Alloggi di edilizia economica e popolare assegnati in locazione semplice - Domande di cessione in proprietà anteriori all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, non seguite dalla stipula del relativo contratto - Disciplina transitoria di cui agli artt. 27 e 28 della medesima legge - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603792-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

In tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia economica e popolare assegnati in locazione semplice per i quali, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, siano state presentate domande di cessione in proprietà non seguite dalla stipula del relativo contratto, si applica la disciplina transitoria di cui agli artt. 27 e 28 della legge n. 513 cit. in base alla quale la determinazione del prezzo avviene secondo le leggi previgenti, nel caso in cui l'ente abbia accettato la domanda ed inoltre, nel caso di prezzo non previsto per legge, se abbia comunicato il prezzo di cessione - ipotesi equiparate "ex lege" al contratto di cessione anteriore alla nuova normativa - mentre, in mancanza di detti presupposti, avviene in base all'art. 28 cit., purchè la domanda di riscatto sia stata confermata dall'assegnatario entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 513 del 1977.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)