Sez. U, Sentenza n. 11334 del 17/05/2007 (Rv. 597763 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Domanda di riscatto proposta ai sensi del d.P.R. n. 2 del 1959 e della legge n. 60 del 1963 - Sopravvenuta abrogazione delle relative disposizioni ad opera della legge n. 513 del 1977 - Disciplina transitoria - Effetti - Diritto degli assegnatari al trasferimento della proprietà - Configurabilità - Esclusione - Sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
Riguardo al trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare già assegnati in locazione semplice, lo scambio di consensi che si verifica quando alla domanda di riscatto dell'assegnatario di alloggio, inviata prima dell'entrata in vigore della legge n. 513 del 1977, ed opportunamente confermata in ottemperanza al disposto dell'art. 27 della stessa legge, sia seguita l'accettazione da parte dell'istituto, con comunicazione del prezzo di cessione, esaurisce il procedimento amministrativo, attribuendo all'assegnatario - ed agli eredi - il diritto a pretendere la valutazione della domanda e di ottenere il risarcimento del danno per la perdurante inerzia dell'amministrazione, ma non determina l'acquisizione della proprietà dell'alloggio fino alla formale stipulazione del contratto, e neppure integra, in quanto caratterizzato da connotazioni pubblicistiche, un contratto preliminare di compravendita suscettibile di esecuzione in forma specifica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 2, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST., Legge 02/04/2001 num. 136 art. 2 com. 3, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)