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Sez. 1, Sentenza n. 2949 del 20/03/1998 (Rv. 513780 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Art. 55 d.P.R. N. 917/86 - Disciplina relativa alla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo o fallimentare - Applicabilità alle situazioni pendenti relative a concordati eseguiti prima del 31 dicembre 1987 - Limiti.
Stato
decisa il 1998-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513780-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 55 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, là ove dispone che non si considera sopravvenienza attiva la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo, non ha natura interpretativa e, quindi, può trovare applicazione, con riguardo alle situazioni tributarie pendenti relative a concordati eseguiti anteriormente al 31 dicembre 1987, solo in virtù dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42 e alle condizioni ivi previste, applicabile anche nel caso in cui il contribuente abbia tempestivamente proposto istanza di rimborso dell'imposta pagata.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 55, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)