Sez. L, Sentenza n. 7479 del 14/05/2003 (Rv. 563076 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Omessa indicazione formale degli elementi previsti dall'art. 414 cod. proc. civ. - Nullità del ricorso - Esclusione - Condizioni - Lettura complessiva dell'atto - Necessità - Omessa considerazione complessiva dell'atto da parte del giudice - "Error in procedendo" - Configurabilità - Interpretazione del ricorso nel suo complesso - Censurabilità in cassazione - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro, per aversi nullità dell'atto introduttivo per omessa determinazione dell'oggetto della domanda (in relazione alla omissione o assoluta incertezza del "petitum") non è sufficiente che risulti omessa la formale indicazione dei relativi elementi quando dalla lettura complessiva dell'atto (estesa, perciò, anche alla parte espositiva in fatto) ne sia possibile l'individuazione, onde una diversa e più formalistica interpretazione dell'art. 414 cod. proc. civ. sarebbe censurabile in sede di legittimità per error in procedendo. Tuttavia, premessa una corretta (e non formalistica) interpretazione del citato art. 414, la lettura complessiva del ricorso, proprio al fine di valutare la "determinabilità" dell'oggetto della domanda, costituisce in ogni caso apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)