Sez. L, Sentenza n. 8710 del 09/04/2009 (Rv. 607602 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Interruzione della prescrizione - Eccezione in senso lato - Configurabilità - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Rituale allegazione delle parti - Nel giudizio di secondo grado - Con i motivi d'impugnazione - Necessità - Fondamento - Nelle "premesse in fatto" - Sufficienza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, semprechè l'allegazione del fatto interruttivo - ove effettuata nel giudizio di secondo grado - sia stata ritualmente compiuta con i motivi di impugnazione, i quali identificano le questioni poste all'esame del giudice del gravame e le ragioni che si intendono far valere in tale sede, così cristallizzando il "thema decidendum" su cui il giudice è chiamato a pronunziarsi, dovendosi escludere che la mera indicazione nelle "premesse in fatto" e nella parte espositiva dell'atto d'appello sia idonea a soddisfare detto onere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)