diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2382 del 13/06/1975 (Rv. 376243 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - MANCANZA - INGIUSTIFICATO RIFIUTO DELLA CONTROPARTE - ESCLUSIONE DELLA RISOLUZIONE - OFFERTA REALE DELLA PRESTAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376243-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - MANCANZA - INGIUSTIFICATO RIFIUTO DELLA CONTROPARTE - ESCLUSIONE DELLA RISOLUZIONE - OFFERTA REALE DELLA PRESTAZIONE - IRRILEVANZA.*

Non puo essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, dimostrandone la non imputabilita a causa dell'ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione (nella specie canoni di locazione); tale esclusione della colpa dell'inadempimento non e condizionata all'offerta reale della prestazione, secondo la procedura prevista dagli artt 1209 e segg cod civ, costituendo detta offerta una facolta della quale il debitore puo avvalersi al diverso fine di determinare gli effetti della 'mora credendì e di conseguire la propria liberazione. (V 1714/72, mass n 358616; 610/70, mass n 345745).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)