Sez. 1, Ordinanza n. 6167 del 27/04/2002 (Rv. 554036 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Ordinanza in tema di procedimenti camerali relativi ai minori (autorizzazione a disporre di beni costituiti in fondo patrimoniale) - Impugnazione con regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
L'ordinanza con la quale il giudice di merito (nella specie, tribunale ordinario) dichiari la propria incompetenza a conoscere di un'istanza introduttiva di un procedimento unilaterale di volontaria giurisdizione (nella specie, richiesta di autorizzazione al compimento di atti di disposizione su beni costituiti in fondo patrimoniale per i bisogni di una famiglia composta, tra gli altri, da figli minori), indicando, nel contempo, come competente altra autorità giudiziaria (nella specie, tribunale dei minorenni) è legittimamente impugnabile con l'istanza di regolamento di cui all'art. 42 cod. proc. civ., trattandosi di provvedimento che statuisce irretrattabilmente sulla competenza ed assume, per l'effetto - sia pur ai soli, limitati fini "de quibus" - natura di sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 169, Cod. Civ. art. 171
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)