Sez. 1, Sentenza n. 1224 del 02/02/1995 (Rv. 490208 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE | Statuizione in tema di affidamento della prole e statuizioni ex art. 333 cod. civ. - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE
Le statuizioni in tema di affidamento della prole e quelle emesse ai sensi dell'art. 333 cod. civ., nel quadro della potestà dei genitori, non sono impugnabili per cassazione ex art. 111 Cost., atteso che tali provvedimenti non risolvono alcun contrasto tra contrapposti diritti soggettivi e sono inidonei ad acquisire efficacia di giudicato, ma si caratterizzano per la loro espressa modificabilità e revocabilità in funzione della tutela degli interessi del minore, rispetto ai quali la posizione del genitore è assistita da una tutela subordinata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)