Sez. U, Ordinanza n. 16568 del 04/11/2003 (Rv. 567890 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti impugnabili - Provvedimenti camerali non decisori e non definitivi - Regolamento di competenza ad istanza di parte - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La pronuncia sulla competenza contenuta in un provvedimento camerale privo di decisorietà e definitività non è impugnabile con il regolamento di competenza ad istanza di parte, atteso che la affermazione o la negazione della competenza è preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest'ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all'individuazione definitiva ed incontestabile del giudice chiamato ad emettere un provvedimento privo di decisorietà e definitività. (Nella specie era stato impugnato con regolamento di competenza il decreto con il quale l'adito tribunale per i minorenni aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, indicando quale giudice competente il tribunale ordinario, su un'istanza dell'"ex" coniuge affidatario volta ad ottenere la sospensione del diritto dell'altro coniuge di incontrare e prendere con sè il figlio minorenne, secondo le modalità fissate nella sentenza di divorzio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)