Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18516 del 09/09/2011 (Rv. 618770 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione - Lavoratori agricoli - Prestazioni temporanee - Nozione di retribuzione - Comprensiva del trattamento di fine rapporto - Esclusione - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di indennità di disoccupazione e ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, l'art. 18, comma 18, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 2011, ha stabilito che "l'art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146, e l'art. 1, comma quinto, del d.l. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva"; ne consegue che la voce denominata «quota di tfr» dai contratti collettivi vigenti, come quello del 10 luglio 1998, evidenziata nei prospetti paga ma non erogata se non alla fine del rapporto di lavoro, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1997 num. 146 art. 4, Contr. Coll. 10/07/1998
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)