Sez. L - , Ordinanza n. 10143 del 26/04/2018 (Rv. 648731 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Indennità di disoccupazione agricola - Misura della prestazione - Modalità di calcolo - Salario medio convenzionale - Utilizzabilità - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di indennità di disoccupazione agricola, per le modalità di calcolo della prestazione - nella specie, percepita nel 2006 - si deve utilizzare, "ratione temporis", la misura del salario medio convenzionale, fissato con decreto ministeriale, che continua ad operare per gli operai agricoli per i quali l'esclusione dall'ambito applicativo del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 683 del 1983, è risultata confermata dalle successive disposizioni, introdotte con il d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989; l'individuazione di regole diverse per la contribuzione dovuta dal datore di lavoro e per la contribuzione da valorizzare per la misura delle prestazioni spettanti ai lavoratori, specie quanto alle prestazioni temporanee, trova fondamento nelle basi fondanti del sistema previdenziale, di tutela del singolo lavoratore e di solidarietà di ciascun lavoratore nei confronti degli altri, con la conseguenza che il contemperamento della detta duplice esigenza è affidato alla discrezionalità del legislatore senza necessità alcuna che tutti i contributi versati dal datore di lavoro per ciascuna assicurazione sociale in favore del singolo lavoratore si tramutino, automaticamente, nell'importo della prestazione a questi dovuta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1997 num. 146 art. 4 com. 1, Decreto Legge 10/01/2006 num. 2 art. 1 com. 4, Legge 11/03/2006 num. 81, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1 com. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 683, Decreto Legge 10/01/2006 num. 2 art. 1 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)