Sez. L, Sentenza n. 200 del 05/01/2011 (Rv. 616079 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione - Lavoratori agricoli - Prestazioni temporanee - Nozione di retribuzione - Comprensiva del trattamento di fine rapporto - Esclusione - Conseguenze - Contratti collettivi - Voce denominata "quota di TFR" - Volontà espressa dalle parti - Rilevanza - Fondamento - Contrasto con gli istituti legali - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di indennità di disoccupazione ed ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146 - non è comprensiva del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che la voce denominata "quota di TFR" dai contratti collettivi vigenti, a partire da quello del 27 novembre 1991, evidenziata nei prospetti paga ma non erogata se non alla fine del rapporto di lavoro, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all'art. 3 d.l. 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell'autonomia collettiva, dovendosi escludere che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1997 num. 146 art. 4, Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 3, Legge 29/07/1996 num. 402, Contr. Coll. 27/11/1991
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)