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Sez. 3, Sentenza n. 4343 del 23/02/2009 (Rv. 606725 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE | Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Limiti e condizioni - Accertamento della colpa esclusiva del danneggiato - Rilevanza - Fattispecie relativa a discesa dal mezzo già fermo.
Stato
decisa il 2009-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606725-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE

In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 cod. civ. e 2054 cod. civ. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata, nei confronti di una società di trasporti pubblici, da un viaggiatore infortunatosi mentre si accingeva a scendere da un autobus ormai arrestato al capolinea, e ne ha corretto la motivazione nella parte in cui la corte di merito aveva ritenuto insussistente il nesso eziologico tra la condotta del vettore e l'evento, piuttosto che raggiunta la prova liberatoria della mancanza di colpa del vettore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)