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Sez. 3, Sentenza n. 4482 del 25/02/2009 (Rv. 606999 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE | Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Limiti e condizioni - Accertamento della colpa esclusiva del danneggiato - Rilevanza - Obblighi del vettore - Individuazione - Criteri - Fattispecie relativa a lesioni per caduta da bus già fermo a causa della condotta scorretta di altro viaggiatore.
Stato
decisa il 2009-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606999-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE

In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità di cui all'artt. 1681 cod. civ. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore. In ogni caso, gli obblighi del vettore vanno individuati tenuto conto anche del suo ragionevole affidamento sulla prudenza e sul senso di responsabilità da parte della vittima e dei terzi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di una società di trasporti pubblici, da un viaggiatore infortunatosi mentre stava salendo su un autobus, a causa della condotta scorretta, né evitabile né controllabile, di un altro passeggero, il quale, scendendo improvvisamente dallo stesso mezzo dalla porta posteriore, esclusivamente riservata alla salita, lo aveva spinto determinandone la caduta e le conseguenti lesioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1685

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)