Sez. 3, Sentenza n. 11903 del 13/05/2008 (Rv. 602879 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Concorso di cause - Concorso di più azioni o omissioni - Principio dell'equivalenza causale - Applicabilità - Condizioni e limiti - Causa efficiente esclusiva - Concorso di cause una delle quali consistente in una omissione - Accertamento del giudice - Ambito.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)